Art. 2

Campo d'applicazione

In vigore dal 19 set 2011
Campo d'applicazione 1.   Il presente regolamento si applica agli alimenti definiti prodotti trasformati e non trasformati nell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004. 2.   Il presente regolamento non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.
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