Art. 2
Campo d'applicazione
In vigore dal 19 set 2011
Campo d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli alimenti definiti prodotti trasformati e non trasformati nell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004.
2. Il presente regolamento non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.
Storico versioni
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