Art. 2

In vigore dal 13 set 2011
Per un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, le partite di latte crudo e prodotti a base di latte per le quali i relativi certificati veterinari sono stati rilasciati conformemente al regolamento (UE) n. 605/2010 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere introdotte nell'Unione.
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