Art. 1
In vigore dal 13 set 2011
Il regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato come segue:
(1)
All' è aggiunto il seguente secondo comma:
«Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.»
(2)
L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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