Art. 3
In vigore dal 12 set 2011
Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010), che non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e che, successivamente alla fine del periodo dell’inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l’, paragrafo 2, al fine di assegnare a tale produttore il dazio applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari al 30,6 %.
Storico versioni
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