Art. 2
In vigore dal 12 set 2011
Vengono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (UE) n. 258/2011 che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica attualmente classificate ai codici NC 6907 10 00 , 6907 90 20 , 6907 90 80 , 6908 10 00 , 6908 90 11 , 6908 90 20 , 6908 90 31 , 6908 90 51 , 6908 90 91 , 6908 90 93 e 6908 90 99 originarie della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.
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