Art. 2

Disposizione transitoria

In vigore dal 25 ago 2011
Disposizione transitoria Le banche centrali nazionali (BCN) possono continuare a raccogliere informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) dai FCM residenti nei rispettivi Stati membri, identificati conformemente alla previgente sezione 2 della parte 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) fino e non oltre il 31 gennaio 2012. Le BCN notificano a tutte i FCM interessati la loro decisione di applicare la presente disposizione transitoria. Le BCN iniziano a raccogliere le informazioni statistiche dai FCM identificati conformemente all’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) al più tardi a partire dal 1o febbraio 2012.
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