Art. 1
Identificazione dei FCM
In vigore dal 25 ago 2011
Il regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) è modificato come segue:
1)
l’ è modificato come segue:
a)
il primo trattino è sostituito dal seguente:
«—
per “istituzioni finanziarie monetarie” (IFM) si intendono le imprese residenti che appartengono a uno dei seguenti settori:
i)
banche centrali;
ii)
enti creditizi come definiti nell’artiolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE;
iii)
altre IFM, vale a dire: 1) altri enti la cui attività consiste nel i) ricevere dal pubblico depositi e/o strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili, da parte di soggetti diversi dalle IFM; e ii) nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici; o 2) quegli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica;
iv)
fondi comuni di mercato (FCM), come definiti all’articolo 1 bis.
In merito al criterio di cui al punto iii) 1) i) di cui sopra, il grado di sostituibilità fra gli strumenti emessi da altre IFM e i depositi custoditi dagli enti creditizi determina la loro classificazione come IFM, a condizione che soddisfino il criterio di cui al punto iii) 1) ii),»;
b)
l’ottavo trattino è sostituito dal seguente:
«—
per “istituto di moneta elettronica” e “moneta elettronica” si intendono rispettivamente istituto di moneta elettronica e moneta elettronica ai sensi dell', numeri 1 e 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1),
(*1)
GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.»;"
2)
è aggiunto il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Identificazione dei FCM
Ai fini del presente atto giuridico, gli organismi d’investimento collettivo che rispondano a ciascuno dei criteri di seguito elencati sono trattati come FCM, quando:
a)
perseguono un obiettivo d'investimento consistente nel mantenere il capitale del fondo e offrire un rendimento in linea con i tassi di interesse degli strumenti del mercato monetario;
b)
investono in strumenti del mercato monetario che rispettino i criteri per gli strumenti del mercato monetario stabiliti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (*2), ovvero in depositi presso enti creditizi, o, in alternativa, che garantiscano che la liquidità e la valutazione del portafoglio in cui investono sia valutata in maniera equivalente;
c)
garantiscono che gli strumenti del mercato monetario in cui investono sono di alta qualità, come stabilito dalla società di gestione. La qualità degli strumenti del mercato monetario sarà valutata, tra l’altro, sulla base dei seguenti fattori:
—
la qualità creditizia dello strumento del mercato monetario,
—
la natura della classe di attività rappresentata dallo strumento del mercato monetario,
—
per gli strumenti finanziari strutturati, il rischio operativo e di controparte insito nell'operazione finanziaria strutturata,
—
il profilo di liquidità;
d)
garantiscono che il loro portafoglio abbia una durata media ponderata (weighted average maturity, WAM) di non più di sei mesi e una vita media ponderata (weighted average life, WAL) di non più di 12 mesi;
e)
offrono quotidianamente il valore patrimoniale netto (net asset value, NAV) ed il calcolo del prezzo delle proprie azioni/quote, nonché la possibilità quotidiana di sottoscrizione e rimborso delle azioni/quote;
f)
limitano gli investimenti in titoli a quelli con una durata residua fino alla data di estinzione del rapporto giuridico (legal redemption date) minore o uguale a due anni, purché il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse (interest rate reset date) sia inferiore o uguale a 397 giorni, laddove i titoli a tasso variabile debbano essere riadeguati in base a un tasso o indice del mercato monetario;
g)
limitano gli investimenti in altri organismi d’investimento collettivo a quelli che rispettano la definizione di FCM;
h)
non assumono esposizioni dirette o indirette in azioni o materie prime, anche per mezzo di derivati, e utilizzano solo derivati in linea con la strategia di investimento del mercato monetario del fondo. I derivati che comportano esposizioni al cambio possono essere usati solo per finalità di copertura del rischio (hedging). Sono consentiti gli investimenti in titoli in valuta diversa da quella di base, purché l’esposizione in valuta sia interamente coperta;
i)
hanno un NAV costante o fluttuante.
(*2)
GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.»;"
3)
all’articolo 8 è eliminato il paragrafo 4;
4)
fatto salvo l’ del presente regolamento, nella parte 1 dell’allegato I la sezione 2 è sostituita da quanto segue:
«
Sezione 2:
Specificazioni per i criteri di identificazione dei FCM
Ai fini dell’articolo 1 bis del presente regolamento:
a)
gli strumenti del mercato monetario sono considerati di alta qualità creditizia se hanno ottenuto uno dei due rating a breve termine più alti disponibili da parte di ciascuna agenzia di rating del credito che abbia sottoposto a rating tali strumenti o, se lo strumento in questione non è sottoposto a rating, esso è valutato di qualità equivalente in base al procedimento interno di rating della società di gestione. Laddove un'agenzia di rating del credito riconosciuta suddivida il suo rating a breve termine in due categorie, tali due rating sono considerati come una categoria unica e pertanto come rating più alto disponibile;
b)
i fondi comuni monetari possono, in deroga all'obbligo di cui alla lettera a), detenere emissioni sovrane almeno di qualità investment grade, laddove per “emissioni sovrane” si intendono gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità centrale, regionale o locale, dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla BCE, dall’Unione europea o dalla Banca europea degli investimenti;
c)
nel calcolo del WAL per gli strumenti, ivi inclusi gli strumenti finanziari strutturati, il calcolo della durata è basato sulla durata residua sino all’estinzione del rapporto giuridico sottostante gli strumenti. Tuttavia, quando uno strumento finanziario contiene un'opzione put, la data di esercizio di tale opzione può essere utilizzata in luogo della durata residua del rapporto giuridico solo quando le condizioni seguenti siano soddisfatte in ogni momento:
—
l’opzione put può essere esercitata liberamente dalla società di gestione alla data di esercizio,
—
il prezzo di battuta dell’opzione put rimane vicino al valore atteso dello strumento alla data di esercizio successiva,
—
la strategia di investimento del FCM implica un'alta probabilità che l'opzione sia esercitata alla data di esercizio successiva;
d)
nel calcolo sia del WAL che del WAM, è tenuto conto dell’impatto di strumenti finanziari derivati, depositi e tecniche di gestione del portafoglio efficienti;
e)
per “durata media ponderata” (weighted average maturity, WAM) si intende la misura del tempo medio mancante alla scadenza di tutti gli strumenti sottostanti nel fondo, ponderata per riflettere le consistenze relative ad ogni strumento, presumendo che la durata di uno strumento a tasso fluttuante sia il tempo rimanente fino al successivo aggiustamento al tasso del mercato monetario, piuttosto che il tempo rimanente prima che sia ripagato il valore nominale dello strumento. In pratica, il WAM è utilizzato per misurare la sensibilità di un FCM al cambiamento dei tassi di interesse sul mercato monetario;
f)
per “vita media ponderata” (weighted average life, WAL) si intende la media ponderata della durata rimanente di ogni strumento detenuto in un fondo, vale a dire il tempo fino a quando il capitale è pagato in pieno, al netto di interessi e sconti. Differentemente dal calcolo del WAM, il calcolo del WAL per strumenti a tasso fluttuante e strumenti finanziari strutturati non consente l’uso di date di aggiustamento del tasso di interesse e ricorre invece solo la scadenza definitiva (final maturity) del titolo dichiarata. Il WAL è utilizzato per misurare il rischio di credito, poiché quanto più a lungo è posticipato il rimborso del capitale, tanto più alto è il rischio di credito. Il WAL è anche utilizzato per limitare il rischio di liquidità;
g)
per “strumenti del mercato monetario” si intendono gli strumenti negoziati normalmente sul mercato monetario che sono liquidi e hanno un valore che può essere determinato in ogni momento con accuratezza;
h)
per “società di gestione” si intende una società che esercita abitualmente l’attività di gestione del portafoglio di una FCM.»
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