Art. 4
Controlli ufficiali
In vigore dal 23 ago 2011
Controlli ufficiali
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) 882/2004, la frequenza dei controlli fisici effettuati dagli Stati membri sulle partite dei prodotti di cui all' va ridotta fino ad una percentuale massima pari all'1% del numero delle partite presentate a norma dell'.
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