Art. 2
Condizioni per l'approvazione dei controlli pre-esportazione
In vigore dal 23 ago 2011
Condizioni per l'approvazione dei controlli pre-esportazione
1. Ogni partita di prodotti di cui all' è corredata di:
a)
una relazione indicante i risultati del campionamento e dell'analisi effettuati in base al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (3), o in base a norme equivalenti, eseguiti da un laboratorio abilitato a tale scopo dalla Canadian Grain Commission;
b)
un certificato, come da modello allegato, compilato, firmato e attestato da un rappresentante della Canadian Grain Commission; la validità del certificato è di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.
2. La relazione e il certificato di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi per via elettronica, non appena ne saranno concordate le modalità pratiche.
3. Ciascuna partita del prodotto alimentare andrà identificata da un codice corrispondente a quello apposto sulla relazione e sul certificato di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto, o altro tipo di confezione, della partita è identificato dal medesimo codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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