Art. 2

In vigore dal 5 ago 2011
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (UE) n. 118/2011 sono riscossi definitivamente all’aliquota del dazio definitivo istituito a norma dell’ del presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.
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