Art. 1
In vigore dal 5 ago 2011
1. È istituito un dazio antidumping definitivo su alcuni meccanismi per la legatura di fogli, attualmente classificati al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34, 8305 10 00 35 e 8305 10 00 36) originari della Thailandia. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da almeno due lamine o fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo d’acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento d’acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo per la legatura di fogli.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 16,3 %.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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