Art. 1
In vigore dal 4 ago 2011
1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2011 non si applicano riduzioni per presentazione tardiva delle domande uniche nei confronti degli agricoltori che hanno creato la domanda elettronica per il Portogallo continentale entro il 16 maggio 2011 e che hanno ultimato e presentato la domanda stessa al più tardi nei 14 giorni di calendario successivi al 16 maggio 2011.
2. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per le domande uniche relative al 2011 comprendenti una domanda di premio per pecora e capra non si applicano riduzioni per presentazione tardiva delle domande uniche in relazione al suddetto premio nei confronti degli agricoltori che hanno creato la domanda elettronica per il Portogallo continentale entro il 2 maggio 2011 e che hanno ultimato e presentato la domanda stessa al più tardi nei 14 giorni di calendario successivi al 2 maggio 2011.
Storico versioni
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