Art. 2

In vigore dal 4 ago 2011
In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011, in relazione alle domande di pagamento di cui alla parte II, titolo I, dello stesso regolamento, presentate per il 2011 per il Portogallo continentale, non si applicano le riduzioni previste all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per presentazione tardiva delle domande uniche se tali domande sono state create nel sistema elettronico entro il 16 maggio 2011 e sono state ultimate e presentate al più tardi nei 14 giorni di calendario successivi al 16 maggio 2011.
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