Art. 2
In vigore dal 29 lug 2011
Per un periodo transitorio fino al 31 gennaio 2012, le partite di grassi fusi non destinati al consumo umano, per determinati usi esterni alla catena dei mangimi, accompagnati da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente al modello di cui all’allegato XV, capo 10, lettera B del regolamento (UE) n. 142/2011, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere ammesse all’importazione nell’Unione a condizione che tali certificati siano stati compilati e firmati prima del 30 novembre 2011.
Storico versioni
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