Art. 1

In vigore dal 29 lug 2011
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato come segue: (1) All’, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) pellicce che soddisfano i requisiti particolari per il punto finale per il prodotto di cui al capo VIII dell’allegato XIII; h) olio di pesce per la produzione di prodotti medicinali che soddisfa i requisiti particolari per il punto finale per il prodotto di cui al capo XIII dell’allegato XIII; i) benzina e combustibili che soddisfano i requisiti particolari per i prodotti del processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera c).» (2) Gli allegati II, IV, V, VII, VIII, XI, e da XIII a XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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