Art. 1
In vigore dal 29 lug 2011
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato come segue:
(1)
All’, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
pellicce che soddisfano i requisiti particolari per il punto finale per il prodotto di cui al capo VIII dell’allegato XIII;
h)
olio di pesce per la produzione di prodotti medicinali che soddisfa i requisiti particolari per il punto finale per il prodotto di cui al capo XIII dell’allegato XIII;
i)
benzina e combustibili che soddisfano i requisiti particolari per i prodotti del processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera c).»
(2)
Gli allegati II, IV, V, VII, VIII, XI, e da XIII a XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:749:oj#art-1