Art. 2

In vigore dal 12 lug 2011
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia l’, punto 20, del presente regolamento, riguardante l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, e l’, punto 21, del presente regolamento, per quanto attiene all’articolo 70 ter del regolamento (CE) n. 607/2009, si applicano a decorrere dal 1o settembre 2011. Le comunicazioni effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri su base volontaria, attraverso i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 607/2009 come modificato dall’ del presente regolamento, tra il 1o giugno 2011 e la data di applicazione del presente regolamento, sono considerate effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 607/2009 prima che il presente regolamento lo modificasse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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