Art. 1
Domanda di protezione
In vigore dal 12 lug 2011
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Domanda di protezione
La domanda di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica è costituita dai documenti previsti agli articoli 118 quater e 118 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal disciplinare di produzione e dal documento unico.
La domanda e il documento unico sono trasmessi alla Commissione a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.»;
2)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Presentazione della domanda
1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.
2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo.
La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
il nome da registrare;
c)
la data di ricevimento della domanda.»;
3)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Ammissibilità della domanda
1. Una domanda è ammissibile se il documento unico è debitamente compilato e corredato dei documenti giustificativi. Il documento unico è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all’articolo 70 bis.
In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato.
Tale data è portata a conoscenza del pubblico.
2. Se la domanda non è compilata, in tutto o in parte, oppure se i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile.
3. In caso di inammissibilità della domanda, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.»;
4)
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se una domanda ritenuta ammissibile non rispetta le condizioni di cui agli articoli 118 ter e 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi i motivi del rigetto e fissa un termine non inferiore a due mesi per dar loro modo di ritirare o modificare la domanda oppure di presentare osservazioni.»;
5)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Presentazione di opposizioni nell’ambito della procedura comunitaria
1. Le opposizioni di cui all’articolo 118 nonies del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono comunicate in conformità all’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. La data di presentazione dell’opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza delle autorità e delle persone interessate dal presente regolamento.
2. La Commissione accusa ricevuta dell’opposizione e assegna all’opposizione un numero di fascicolo.
La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
la data di ricevimento dell’opposizione.»;
6)
l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Registro
1. A norma dell’articolo 118 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione crea e tiene aggiornato un “Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette” (di seguito: “il registro”). Il registro è creato nella banca dati elettronica “E-Bacchus” sulla base delle decisioni che concedono la protezione alle denominazioni di cui trattasi.
2. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche accettate sono iscritte nel registro.
Per le denominazioni registrate in virtù dell’articolo 118 vicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione iscrive nel registro i dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione iscrive nel registro i dati seguenti:
a)
il nome protetto;
b)
il numero di fascicolo;
c)
la protezione del nome come indicazione geografica o come denominazione di origine;
d)
il nome del paese o dei paesi di origine;
e)
la data di registrazione;
f)
il riferimento all’atto col quale il nome è stato protetto;
g)
il riferimento al documento unico.
4. Il registro è pubblico.»;
7)
all’articolo 20, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare di produzione, presentata da un richiedente ai sensi dell’articolo 118 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 con riferimento a una denominazione di origine protetta o a un’indicazione geografica protetta, è trasmessa in conformità all’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. La domanda di approvazione di modifiche di un disciplinare di produzione a norma dell’articolo 118 octodecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è ammissibile se sono state trasmesse alla Commissione le informazioni previste dall’articolo 118 quater, paragrafo 2, del medesimo regolamento e una domanda debitamente costituita.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 118 octodecies, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 9 a 18 del presente regolamento.»;
8)
l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Presentazione di una richiesta di cancellazione
1. Le richieste di cancellazione presentate a norma dell’articolo 118 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono trasmesse in conformità all’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. La data di presentazione della richiesta di cancellazione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza del pubblico.
2. La Commissione accusa ricevuta della richiesta e assegna alla richiesta un numero di fascicolo.
La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
la data di ricevimento della richiesta.
3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.»;
9)
all’articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Le comunicazioni alla Commissione previste al paragrafo 3 sono effettuate a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1.»;
10)
all’articolo 23, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma:
«Le comunicazioni alla Commissione previste al primo e al secondo comma sono effettuate a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1.»;
11)
all’articolo 28, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La domanda è trasmessa a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1. La data di presentazione della domanda di conversione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.»;
12)
l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
Domanda di protezione
1. La domanda di protezione di una menzione tradizionale è trasmessa dalle autorità competenti degli Stati membri o da quelle dei paesi terzi o da organizzazioni professionali rappresentative a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1. Essa è corredata della legislazione dello Stato membro o delle norme che si applicano ai produttori di vino dei paesi terzi per disciplinare l’uso della menzione di cui trattasi nonché il riferimento a tale legislazione o a tali norme
2. Se la domanda è presentata da un’organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo, il richiedente comunica alla Commissione i dati relativi all’organizzazione professionale rappresentativa e ai suoi membri, a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.»;
13)
l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
Presentazione della domanda
1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.
2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo.
La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
la menzione tradizionale;
c)
la data di ricevimento della domanda.»;
14)
l’articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Ammissibilità
1. Una domanda è ammissibile se il modulo di domanda è debitamente compilato e la domanda è corredata della documentazione necessaria in conformità all’articolo 30. Il modulo di domanda è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all’articolo 70 bis.
In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato.
Tale data è portata a conoscenza del pubblico.
2. Se il modulo di domanda non è compilato, in tutto o in parte, oppure se i documenti di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile.
3. In caso di inammissibilità, le autorità dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità della domanda e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.»;
15)
all’articolo 37, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L’opposizione è trasmessa a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1. La data di presentazione dell’opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.
3. La Commissione accusa ricevuta dell’opposizione e assegna all’opposizione un numero di fascicolo.
La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
la data di ricevimento dell’opposizione.»;
16)
l’articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Articolo 40
Protezione generale
1. Se una menzione tradizionale per la quale è chiesta la protezione soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 31 e 35 del presente regolamento e se non è respinta in forza degli articoli 36, 38 e 39 del presente regolamento, detta menzione è riconosciuta e definita nella banca dati elettronica “E-Bacchus”, a norma dell’articolo 118 duovicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in base alle informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, ed è accompagnata dalle informazioni seguenti:
a)
la lingua di cui all’articolo 31, paragrafo 1;
b)
la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione;
c)
un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative in assenza di legislazione nazionale in tali paesi;
d)
una sintesi della definizione o delle condizioni d’uso;
e)
il nome del paese o dei paesi di origine;
f)
la data di inserimento nella banca dati elettronica “E-Bacchus”.
2. Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica “E-Bacchus” sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:
a)
contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili;
b)
contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;
c)
contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.
3. Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica “E-Bacchus” sono portate a conoscenza del pubblico.»;
17)
all’articolo 42, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella elencata nella banca dati elettronica “E-Bacchus”, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.»;
18)
l’articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Articolo 45
Presentazione di una richiesta di cancellazione
1. Uno Stato membro, un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo ha la facoltà di presentare alla Commissione una richiesta di cancellazione debitamente motivata, in conformità all’articolo 70 bis, paragrafo 1. La data di presentazione della richiesta alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza del pubblico.
2. La Commissione accusa ricevuta della richiesta e assegna alla richiesta un numero di fascicolo.
La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
la data di ricevimento della richiesta.
3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.»;
19)
all’articolo 47, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Commissione sopprime la menzione dall’elenco contenuto nella banca dati elettronica “E-Bacchus” non appena la cancellazione acquista efficacia.»;
20)
all’articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti responsabili della certificazione prevista dall’articolo 118 septvicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Anteriormente al 1o ottobre 2011 ogni Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti e le eventuali modifiche al riguardo, a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento:
a)
il nome, l’indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, dell’autorità o delle autorità competenti per l’applicazione del presente articolo;
b)
se del caso, il nome, l’indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, di tutti gli organismi abilitati da un’autorità competente per l’applicazione del presente articolo;
c)
le disposizioni adottate per l’applicazione del presente articolo, sempre che esse presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 555/2008;
d)
le varietà di uve da vino cui si applicano l’articolo 118 septvicies, paragrafo 2, e l’articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.
In base alle informazioni comunicatele dagli Stati membri, la Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei nomi e degli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi abilitati nonché delle varietà di uve da vino autorizzate. La Commissione rende pubblico tale elenco.
(*1)
GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.»;"
21)
al capo V sono inseriti i seguenti nuovi articoli 70 bis e 70 ter:
«Articolo 70 bis
Metodo da seguire nelle comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri operatori
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, i documenti e le informazioni necessari ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono trasmessi alla Commissione secondo il metodo seguente:
a)
per le autorità competenti degli Stati membri, tramite il sistema di informazione messo a loro disposizione dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 792/2009;
b)
per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell’ambito del presente regolamento, per via elettronica, utilizzando i metodi e i moduli messi a loro disposizione dalla Commissione e resi accessibili alle condizioni stabilite nell’allegato XVIII del presente regolamento.
La trasmissione può essere tuttavia effettuata su supporto cartaceo tramite i suddetti moduli.
La presentazione di una domanda e il contenuto delle comunicazioni sono, a seconda dei casi, di pertinenza delle autorità competenti designate dai paesi terzi, delle organizzazioni professionali rappresentative o delle persone fisiche o giuridiche che intervengono.
2. La trasmissione e la messa a disposizione di informazioni da parte della Commissione alle autorità e alle persone interessate dal presente regolamento ed, eventualmente, al pubblico, avvengono mediante i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione.
Le autorità e le persone interessate dal presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, a norma dell’allegato XIX, per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l’accesso ai sistemi di informazione, le comunicazioni e la messa a disposizione di informazioni.
3. L’articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 792/2009 si applicano, mutatis mutandis, alle comunicazioni e alla messa a disposizione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera b), l’attribuzione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell’ambito del presente regolamento è effettuata dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.
I responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione convalidano i diritti di accesso, a seconda del caso in base agli elementi seguenti:
a)
le informazioni riguardo alle autorità competenti designate dai paesi terzi, con i relativi punti di contatto e indirizzi elettronici, di cui la Commissione dispone nell’ambito degli accordi internazionali o comunicate alla Commissione a norma di tali accordi;
b)
una domanda ufficiale di un paese terzo, nella quale siano riportate le informazioni relative alle autorità incaricate della trasmissione dei documenti e delle informazioni necessari ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera b), nonché i punti di contatto e gli indirizzi elettronici delle autorità di cui trattasi;
c)
una domanda di un’organizzazione professionale rappresentativa in un paese terzo o di una persona fisica o giuridica, nella quale siano documentati l’identità, l’interesse legittimo ad agire e l’indirizzo elettronico.
Una volta convalidati, i diritti di accesso sono attivati dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.
Articolo 70 ter
Trasmissione e messa a disposizione delle informazioni relative alle autorità competenti per l’esame delle domande a livello nazionale
1. Anteriormente al 1o ottobre 2011 gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, il nome, l’indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, dell’autorità o delle autorità competenti per l’applicazione dell’articolo 118 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le eventuali modifiche al riguardo.
2. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei nomi e degli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi in base alle informazioni comunicatele dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 o dai paesi terzi a norma degli accordi internazionali conclusi con l’Unione. La Commissione rende pubblico tale elenco.»;
22)
all’articolo 71, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 71
Nomi di vini protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1493/1999
1. La trasmissione dei documenti di cui all’articolo 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito: “il fascicolo”) e delle modifiche di un disciplinare di produzione previste all’articolo 73, paragrafo 1, lettere c) e d), e all’articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento è effettuata dagli Stati membri a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento secondo le seguenti regole e procedure:
a)
la Commissione accusa ricevuta del fascicolo o della modifica nel modo previsto all’articolo 9 del presente regolamento;
b)
il fascicolo o la modifica sono considerati ammissibili alla data in cui la Commissione li riceve, alle condizioni stabilite all’articolo 11 del presente regolamento, purché siano pervenuti alla Commissione entro il 31 dicembre 2011;
c)
la Commissione conferma l’iscrizione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica di cui trattasi nel registro a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, con le eventuali modifiche, e le assegna un numero di fascicolo;
d)
la Commissione esamina la validità del fascicolo, tenendo conto delle eventuali modifiche ricevute, entro il termine stabilito all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. La Commissione ha la facoltà di decidere in merito alla cancellazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica di cui trattasi a norma dell’articolo 118 vicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in base ai documenti di cui dispone in applicazione dell’articolo 118 vicies, paragrafo 2, del medesimo regolamento.»;
23)
l’articolo 73 è sostituito dal seguente:
«Articolo 73
Disposizioni transitorie
1. La procedura prevista all’articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica nei casi seguenti:
a)
per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica e approvata da quest’ultimo anteriormente al 1o agosto 2009;
b)
per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica anteriormente al 1o agosto 2009, approvata da quest’ultimo e trasmessa alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;
c)
per ogni modifica del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro anteriormente al 1o agosto 2009 e trasmessa da quest’ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;
d)
per ogni modifica minore del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmessa da quest’ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011.
2. La procedura prevista all’articolo 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmesse da quest’ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all’articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell’articolo 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. I vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 e che sono conformi alle disposizioni applicabili anteriormente al 1o agosto 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»;
24)
gli allegati da I a IX, XI e XII sono soppressi;
25)
sono aggiunti gli allegati XVIII e XIX in conformità agli allegati I e II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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