Art. 6

Provvedimenti da prendere in caso di rilevazione di materiale g.m. di cui all’articolo 2

In vigore dal 24 giu 2011
Provvedimenti da prendere in caso di rilevazione di materiale g.m. di cui all’ 1.   Se i risultati delle prove analitiche indicano che la presenza di materiale g.m. di cui all’ è pari o superiore all’LMRR quale definito ai sensi delle norme di interpretazione elencate all’allegato II, parte B, il mangime si considera non conforme al regolamento (CE) n. 1829/2003. Gli Stati membri devono immediatamente notificare questa informazione tramite il RASFF, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 50. 2.   Se i risultati delle prove analitiche indicano che la presenza di materiale g.m. di cui all’ è inferiore all’LMRR quale definito ai sensi delle norme di interpretazione elencate all’allegato II, parte B, gli Stati membri registrano tale informazione e la notificano alla Commissione e agli altri Stati membri entro la data del 30 giugno di ogni anno. Risultati che ricorrono più volte nell’arco di 3 mesi, devono esser notificati immediatamente. 3.   Se opportuno, la Commissione deve, e uno Stato membro può, adottare provvedimenti urgenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articoli 53 e 54.
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