Art. 4

Metodo di campionamento

In vigore dal 24 giu 2011
Metodo di campionamento La selezione dei campioni di mangime, destinati a controlli ufficiali sulla presenza del materiale g.m. di cui all’, deve essere conforme ai metodi di campionamento di cui all’allegato I.
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Metodo di campionamento (Art. 4 Regolamento (UE) 2011/619) — Testo vigente | Portale Normativo