Art. 3

In vigore dal 10 giu 2011
In deroga all’, paragrafo 3, quinto comma, e all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2012 prima di ritirare i cereali dalle scorte d’intervento l’aggiudicatario che assicurerà la fornitura costituisce una cauzione pari a 150 EUR/tonnellata.
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