Art. 1
In vigore dal 10 giu 2011
Per il 2012 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell'Unione, prevista dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità del piano annuale di distribuzione di cui all'allegato I del presente regolamento.
È autorizzato il ricorso ai cereali in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:562:oj#art-1