Art. 2
In vigore dal 8 giu 2011
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:
1)
all’ è aggiunto il seguente punto 33:
«33. “avviamento a freddo”: temperatura del fluido di raffreddamento del motore (o temperatura equivalente) all’accensione del motore inferiore o uguale a 35 °C e inferiore o uguale a 7 K in più rispetto alla temperatura ambiente (ove disponibile) all’accensione del motore.»;
2)
all’articolo 6, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto:
«La conformità ai requisiti applicabili è confermata se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 13;
b)
il veicolo è stato approvato conformemente ai regolamenti UN/ECE n. 83, serie di emendamenti 06, e n. 101, serie di emendamenti 01, e in caso di veicoli con motore ad accensione spontanea n. 24, parte III, serie di emendamenti 03.
Nel caso di cui al quarto comma, si applica l’articolo 14.»;
3)
all’articolo 10, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi terzo e quarto:
«La conformità ai requisiti applicabili è confermata se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 13;
b)
i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento sono stati approvati conformemente al regolamento UN/ECE n. 103.
Nel caso di cui al terzo comma, si applica l’articolo 14.»;
4)
all’articolo 13, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Viene istituito il Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli «il Forum»).
Il Forum valuterà se l’accesso alle informazioni pregiudichi i progressi compiuti nella riduzione dei furti di veicoli e formulerà raccomandazioni per migliorare le prescrizioni relative all’accesso alle informazioni. In particolare, il Forum darà indicazioni alla Commissione sull’introduzione di un processo per l’approvazione e l’autorizzazione di operatori indipendenti da parte di organizzazioni accreditate affinché tali operatori possano accedere alle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli.
La Commissione potrà decidere di mantenere riservate le discussioni e le risultanze del Forum.»;
5)
gli allegati I, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI e XVIII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;
6)
l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2011:566:oj#art-2