Art. 1
In vigore dal 8 giu 2011
Il regolamento (CE) n. 715/2007 è così modificato:
1)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
identificazione inequivocabile del veicolo;
b)
manuali di uso e manutenzione, con i dati sulla riparazione e sulla manutenzione;
c)
manuali tecnici;
d)
informazioni sulle componenti e le diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);
e)
schemi di cablaggio;
f)
codici diagnostici di guasto (compresi i codici specifici dei costruttori);
g)
numero di identificazione della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo;
h)
informazioni su strumenti e accessori brevettati e fornite per mezzo di tali strumenti e accessori brevettati;
i)
informazioni sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova; e
j)
unità di lavoro standard o periodi di tempo necessari per le operazioni di riparazione e manutenzione, se sono comunicati, direttamente o tramite terzi, ai meccanici e ai concessionari autorizzati del costruttore.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 8:
«8. Se le riparazioni e le attività di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una banca dati centrale del produttore del veicolo, o a suo nome, le officine indipendenti approvate e autorizzate a norma dell’allegato XIV, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (*1), devono poter avere accesso a tali dati gratuitamente e alle stesse condizioni dei meccanici e dei concessionari autorizzati, così da poter registrare le informazioni sulle riparazioni e sulle attività di manutenzione eseguite.
(*1)
GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.»;"
2)
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I costruttori mettono a disposizione le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli e in particolare i servizi transazionali quali la riprogrammazione o l’assistenza tecnica, su base giornaliera, mensile e annua, fatturando spese d’accesso diverse a seconda dei rispettivi periodi per i quali esso viene consentito. Oltre all’accesso a tempo, i costruttori possono offrire un sistema di accesso per transazione, per cui vengono fatturate spese sulla base del numero di transazioni e non sul tempo per cui è fornito l’accesso. Qualora il costruttore metta a disposizione entrambi i sistemi di accesso, le officine indipendenti optano per il sistema che preferiscono, a tempo o per transazione.»;
3)
nell’allegato I, le note 1 e 2 della tabella 1 e le note 1, 2 e 5 della tabella 2 sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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