Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 giu 2011
Disposizioni transitorie 1.   Prima della soppressione degli allegati XI e XII del regolamento (CE) n. 607/2009 in forza dell’, punto 14, del presente regolamento, la Commissione riproduce e: a) pubblica su internet il contenuto dell’allegato XI; e b) inserisce nella banca dati elettronica «E-Bacchus» le menzioni tradizionali elencate nell’allegato XII. 2.   Non sono soggette alla procedura di cui all’articolo 42 bis, inserito in forza dell’, punto 6, del presente regolamento, le modifiche riguardanti una menzione tradizionale che è stata riconosciuta da uno Stato membro o da un paese terzo, che è stata comunicata alla Commissione entro la data di entrata in vigore del presente regolamento e che non è stata inserita nell’allegato XII del regolamento (CE) n. 607/2009. La Commissione inserisce tali modifiche nella banca dati elettronica «E-Bacchus».
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