Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 607/2009

In vigore dal 1 giu 2011
Modifica del regolamento (CE) n. 607/2009 Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato: 1) all’articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se la domanda è presentata da un’organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo sono comunicati anche gli estremi dell’organizzazione professionale rappresentativa. La Commissione pubblica su internet l’elenco dei paesi terzi interessati, i nomi delle organizzazioni professionali rappresentative e dei membri di tali organizzazioni professionali.»; 2) l’articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Norme sulle menzioni tradizionali di paesi terzi 1.   La definizione delle menzioni tradizionali stabilita all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni usate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli recanti un’indicazione geografica o una denominazione di origine in forza della normativa degli stessi paesi terzi. 2.   Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» che figurano nell’etichettatura dei vini originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.»; 3) l’articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Protezione generale 1.   Se la domanda di protezione di una menzione tradizionale soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 31 e 35 del presente regolamento e se non è respinta in applicazione degli articoli 36, 38 e 39, la menzione tradizionale è inserita nella banca dati elettronica «E-Bacchus» unitamente alle informazioni seguenti: a) la lingua, secondo il disposto dell’articolo 31; b) l’indicazione della categoria o delle categorie di prodotti vitivinicoli interessati dalla protezione; c) un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme applicabili ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e d) una sintesi della definizione o delle condizioni d’uso. 2.   Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda: a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili; b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi; c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.»; 4) all’articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l’articolo 40, paragrafo 2, è valutata a norma della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (*2). I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 2008/95/CE o dal regolamento (CE) n. 207/2009. (*1)   GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25." (*2)   GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.»;" 5) all’articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La protezione della menzione per cui è presentata la domanda, omonima o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi del presente capo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione. Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti non è registrata, nemmeno se è esatta. L’impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella già registrata nella banca dati elettronica «E-Bacchus», tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.»; 6) è inserito un nuovo articolo 42 bis: «Articolo 42 bis Modifica Un richiedente ai sensi dell’articolo 29 può chiedere l’approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, della lingua indicata, del vino o dei vini interessati o della sintesi della definizione o delle condizioni d’uso della menzione tradizionale di cui trattasi. Gli articoli 33 e 39 si applicano mutatis mutandis alle domande di modifica.»; 7) all’articolo 47, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La Commissione sopprime la menzione dall’elenco contenuto nella banca dati elettronica «E-Bacchus» non appena la cancellazione acquista efficacia.»; 8) all’articolo 54 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione, sull’etichetta figurano il titolo alcolometrico volumico effettivo e quello totale o uno dei due. Se sull’etichetta figura il titolo alcolometrico volumico totale, la cifra corrispondente è seguita dalla dicitura “% vol” e può essere preceduta dai termini “titolo alcolometrico totale” o “alcole totale”.»; 9) l’articolo 56 è così modificato: a) al paragrafo 2, terzo comma, è aggiunta la seguente seconda frase: «Queste prescrizioni non si applicano se l’imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell’imbottigliatore.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il nome e l’indirizzo del produttore o del venditore sono completati dai termini “produttore” o “prodotto da” e “venditore” o “venduto da” o da termini equivalenti. Gli Stati membri possono decidere: a) di rendere obbligatoria l’indicazione del produttore; b) di permettere la sostituzione dei termini “produttore” o “prodotto da” rispettivamente con “trasformatore” e “trasformato da”.»; 10) l’articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Norme sulla presentazione di determinati prodotti 1.   I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti nell’Unione europea sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura: a) per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia; b) per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto. Non possono essere commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante né con un dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), altri prodotti elaborati nell’Unione. 2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono decidere che i seguenti prodotti possano essere commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante e/o con un dispositivo di chiusura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a): a) prodotti tradizionalmente imbottigliati in bottiglie di questo tipo e i) elencati all’articolo 113 quinquies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007; ii) elencati nell’allegato XI ter, punti 7, 8 e 9, del regolamento (CE) n. 1234/2007; iii) elencati nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (*3); oppure iv) aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1,2 % vol; b) prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto. (*3)   GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.»;" 11) all’articolo 71 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   In deroga all’, paragrafo 2, del presente regolamento, per quanto attiene alla trasmissione dei fascicoli tecnici di cui all’articolo 118 vicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le autorità degli Stati membri possono essere considerate richiedenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.»; 12) l’allegato II è sostituito dall’allegato I del presente regolamento; 13) l’allegato VIII è sostituito dall’allegato II del presente regolamento; 14) gli allegati XI e XII sono soppressi.
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