Art. 16

Domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di controllo dell’inquinamento di ricambio come unità tecnica distinta

In vigore dal 25 mag 2011
Domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di controllo dell’inquinamento di ricambio come unità tecnica distinta 1.   Il fabbricante presenta all’autorità di omologazione domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di controllo dell’inquinamento di ricambio come unità tecnica distinta. 2.   La domanda è redatta conformemente al modello di scheda informativa di cui all’appendice 1 dell’allegato XI. 3.   Il fabbricante presenta una dichiarazione di conformità alle prescrizioni relative all’accesso alle informazioni sull’OBD e sulla riparazione e la manutenzione. 4.   Inoltre, egli presenta al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: a) uno o più sistemi motore di un tipo omologato conformemente al presente regolamento, provvisti di un dispositivo di controllo dell’inquinamento originale nuovo; b) un campione del tipo di dispositivo di controllo dell’inquinamento di ricambio; c) un ulteriore campione del tipo di dispositivo di controllo dell’inquinamento di ricambio, se trattasi di un dispositivo di controllo dell’inquinamento di ricambio destinato a essere montato su un veicolo munito di sistema OBD. 5.   Ai fini del paragrafo 4, lettera a), i motori di prova sono scelti dal richiedente con l’assenso dell’autorità di omologazione. Le condizioni di prova sono conformi alle prescrizioni del punto 6, dell’allegato 4B, del regolamento n. 49 dell’UNECE. I motori di prova devono soddisfare le prescrizioni seguenti: a) non devono presentare difetti del sistema di controllo delle emissioni; b) le parti originali che influiscono sulle emissioni, qualora siano mal funzionanti o eccessivamente consumate, devono essere riparate o sostituite; c) devono essere messi a punto correttamente e regolati secondo le specifiche del fabbricante prima delle prove relative alle emissioni. 6.   Ai fini del paragrafo 4, lettera b) e lettera c), il campione deve essere contrassegnato in modo chiaro e indelebile con l'insegna o il marchio e la denominazione commerciale. 7.   Ai fini del paragrafo 4, lettera c), deve essere utilizzato come campione un componente deteriorato qualificato.
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