Art. 15
Dispositivi di controllo dell’inquinamento
In vigore dal 25 mag 2011
Dispositivi di controllo dell’inquinamento
1. Il fabbricante garantisce che i dispositivi di controllo dell’inquinamento di ricambio destinati a essere montati su sistemi motore o su veicoli omologati CE, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 595/2009, siano omologati CE come entità tecniche a norma del presente articolo e degli .
I convertitori catalitici, i dispositivi deNOx e i filtri antiparticolato sono considerati dispositivi di controllo dell’inquinamento agli effetti del presente regolamento.
2. I dispositivi di controllo dell’inquinamento di ricambio originali, che rientrano nel tipo oggetto del punto 3.2.12, dell’appendice 4, dell’allegato I e che sono destinati a essere montati sul veicolo cui si riferisce il documento di omologazione pertinente, non devono essere conformi a tutte le disposizioni dell’allegato XI, purché soddisfino le prescrizioni dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 di tale allegato.
3. Il fabbricante si assicura che il dispositivo di controllo dell’inquinamento originale sia provvisto del marchio di identificazione.
4. Le marcature di identificazione di cui al paragrafo 3 devono comprendere quanto segue:
a)
la denominazione commerciale o il marchio del fabbricante del veicolo o del motore;
b)
la marca e il numero identificativo del dispositivo di controllo dell’inquinamento originale riportato nelle informazioni di cui al punto 3.2.12.2, dell’appendice 4, dell’allegato I.
5. Non appena le prescrizioni specifiche relative alle prove siano inserite nell’allegato XI del presente regolamento, i dispositivi di controllo dell’inquinamento di ricambio sono omologati esclusivamente a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 e del presente regolamento,.
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