Art. 13
Misure correttive
In vigore dal 25 mag 2011
Misure correttive
1. Su richiesta dell’autorità di omologazione e dopo aver eseguito le prove in servizio a norma dell’, il fabbricante presenta il piano di misure correttive all’autorità di omologazione entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte di tale autorità. Qualora il fabbricante sia in grado di dimostrare all’autorità di omologazione che è necessario più tempo per determinare il motivo della mancata conformità e presentare un piano di misure correttive, può essere concessa una proroga.
2. Le misure correttive si applicano a tutti i motori in servizio appartenenti alle stesse famiglie di motori o alle stesse famiglie di motori OBD nonché alle famiglie di motori o alle famiglie di motori OBD che presumibilmente presentino gli stessi difetti. Il fabbricante deve valutare se debbano essere modificati i documenti relativi all’omologazione e informare l’autorità di omologazione in merito.
3. L’autorità di omologazione consulta il fabbricante al fine di raggiungere un accordo sul piano di misure correttive e sulla sua attuazione. Qualora l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione iniziale constati che non è possibile raggiungere un accordo, si avvia la procedura di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2007/46/CE.
4. L’autorità di omologazione approva o rigetta il piano di misure correttive entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione del piano stesso. Inoltre, entro lo stesso termine, essa comunica al fabbricante e a tutti gli Stati membri la propria decisione.
5. Il fabbricante è responsabile dell’attuazione del piano di misure correttive approvato.
6. Il fabbricante deve tenere un registro di tutti i sistemi motore o veicoli richiamati e riparati o modificati con l’indicazione dell’officina che ha eseguito le riparazioni. L’autorità di omologazione deve avere accesso a tale registro, su richiesta, durante l’attuazione del piano e per i successivi cinque anni.
7. La Qualsiasi riparazione o modifica ai sensi del paragrafo 6 è annotata in un certificato rilasciato dal fabbricante al proprietario del motore o del veicolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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