Art. 3

In vigore dal 17 mag 2011
1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Salvo indicazione contraria, le parti interessate, affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, devono farsi conoscere mettendosi in contatto con la Commissione, presentare il loro punto di vista per iscritto e presentare le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   I produttori malaysiani e svizzeri che chiedono un'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente corredata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni. 4.   Le parti interessate possono anche chiedere di essere ascoltate dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni. 5.   Qualunque informazione o domanda di audizione, di questionario o di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure deve essere presentata per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e menzionare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e corredate, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale Trade Direzione H Ufficio: N105 4/92 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Fax +32 22956505
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