Art. 2
In vigore dal 17 mag 2011
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le misure richieste per registrare le importazioni nell'Unione di cui all' del presente regolamento.
La registrazione prende fine nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione può, mediante regolamento, ingiungere alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.
Storico versioni
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