Art. 2
In vigore dal 11 mag 2011
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2011/279/UE sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’, a condizione che:
a)
siano fabbricate, spedite e o fatturate direttamente da Alumina d.o.o., Zvornik, Bosnia-Erzegovina, al primo acquirente indipendente dell’Unione o fatturate direttamente dalla società Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Lituania, al primo acquirente indipendente nell’Unione;
b)
siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; e
c)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.
2. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:
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ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, o
—
qualora la Commissione ritiri l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a determinate operazioni e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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