Art. 1
In vigore dal 11 mag 2011
1. Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polvere di zeolite A, definita anche zeolite NaA o polvere di zeolite 4 A, classificata attualmente al codice NC ex 2842 10 00 (codice TARIC 2842 10 00 30) e proveniente dalla Bosnia-Erzegovina.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 28,1 %.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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