Art. 2
In vigore dal 5 mag 2011
1. Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, è esteso alle importazioni nell’Unione di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabili alle voci NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 30), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 30) ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 04).
I dazi da estendere sono quelli istituiti dall’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 599/2009.
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie degli Stati Uniti d’America, registrate in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 720/2010 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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