Art. 1

In vigore dal 5 mag 2011
1.   Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, è esteso alle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili alle voci NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (codice TARIC 3824 90 91 10) ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 01), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito: Paese Società Codice addizionale TARIC Canada BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada B107 Canada Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada B108 Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 599/2009, che è un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta. Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel). 2.   L’applicazione delle esenzioni concesse alle società menzionate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’, paragrafo 2, è soggetta alla condizione relativa alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1. 3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dal Canada, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Canada o no, registrate in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 720/2010 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società menzionate al paragrafo 1. 4.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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