Art. 2
In vigore dal 19 apr 2011
Importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori ai sensi del regolamento (UE) n. 1261/2010 sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 e 7222 20 89 , originarie dell’India, sono riscossi in via definitiva.
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