Art. 1

In vigore dal 19 apr 2011
1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 e 7222 20 89 , originarie dell’India. 2.   L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle imprese sottoelencate, è la seguente: Impresa Dazio (%) Codice addizionale TARIC Chandan Steel Ltd, Mumbai 3,4 B002 Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd, Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai 3,3 B003 Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane 4,3 B004 Imprese elencate nell’allegato 4,0 B005 Tutte le altre imprese 4,3 B999 3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:405:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo