Art. 2

In vigore dal 12 apr 2011
1.   I contingenti tariffari di cui all’ sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2.   Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari si svolge, nei limiti del possibile, per via elettronica.
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