Art. 1

In vigore dal 12 apr 2011
I pesci e i prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ed elencati nell’allegato, immessi in libera pratica all’interno dell’Unione europea, beneficiano di un’aliquota di dazio ridotta o nulla, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari annuali dell’Unione indicati nel medesimo allegato. Al fine di beneficiare di tali aliquote preferenziali, i prodotti devono essere accompagnati da una prova dell’origine, in conformità del protocollo n. 2 dell’accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina o del protocollo n. 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:354:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo