Art. 2
In vigore dal 6 apr 2011
1. Le persone elencate nella parte A dell'allegato I del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 e sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I dello stesso regolamento (CE) n. 560/2005.
2. Le persone elencate nella parte B dell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005.
3. Le persone elencate nell'allegato II del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.
Storico versioni
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