Art. 1
In vigore dal 6 apr 2011
Il regolamento (UE) n. 560/2005 è così modificato:
1)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 3 bis
In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, relativamente a persone, entità ed organismi elencati nell'allegato IA, che siano sbloccati o messi a disposizione taluni fondi o risorse economiche congelati necessari per scopi umanitari, previa notifica agli altri Stati membri e alla Commissione.
Articolo 3 ter
In deroga all’, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato IA sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:
i)
i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IA;
ii)
il pagamento non viola l’, paragrafo 2.
Lo Stato membro interessato informa, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.»;
2)
l'articolo 9 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 9 bis
È vietato:
a)
acquistare, fungere da intermediario o collaborare all'emissione di obbligazioni o titoli emessi o garantiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dal governo illegittimo di Laurent GBAGBO, dalle persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità o dalle entità che egli possiede o controlla. In deroga, le istituzioni finanziarie sono autorizzate ad acquistare tali obbligazioni o titoli di valore equivalente alle obbligazioni e ai titoli che già detengono e che stanno per scadere;
b)
erogare prestiti, sotto qualsiasi forma, al governo illegittimo di Laurent GBAGBO e alle persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità o alle entità che egli possiede o controlla.»;
3)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 9 ter
I divieti di cui all', paragrafo 2, e all'articolo 9 bis non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti in questione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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