Art. 3
Specifiche per la progettazione ecocompatibile
In vigore dal 30 mar 2011
Specifiche per la progettazione ecocompatibile
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ventilatori sono definite nell'allegato I.
2. Ogni specifica di efficienza energetica per ventilatori dell'allegato I sezione 2 si applica secondo il seguente calendario:
a) prima fase: dal 1o gennaio 2013, i ventilatori di ventilazione non potranno avere un'efficienza energetica obiettivo inferiore a quella definita nell'allegato I, sezione 2, tabella 1;
b) seconda fase: dal 1o gennaio 2015, tutti i ventilatori non potranno avere un'efficienza energetica obiettivo inferiore a quella definita nell'allegato I, sezione 2, tabella 2.
3. I requisiti in materia di informazione sul prodotto per i ventilatori e le relative modalità di diffusione sono definiti nell'allegato I, sezione 3. I suddetti requisiti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013.
4. Le specifiche di efficienza energetica dell'allegato I sezione 2 non si applicano ai ventilatori progettati per funzionare:
a)
con un'efficienza energetica ottimale a 8 000 giri al minuto o più;
b)
in applicazioni nelle quali il «rapporto specifico» è superiore a 1,11;
c)
per il trasporto di sostanze non gassose in applicazioni industriali.
5. Per i ventilatori a doppio uso progettati per la ventilazione in condizioni normali e per l'utilizzo in casi di emergenza, per brevi periodi, per quanto riguarda le specifiche in materia di sicurezza antincendio di cui alla direttiva 89/106/CE, i valori dei gradi di efficienza applicabili previsti nell'allegato I sezione 2, verranno ridotti del 10 % per la tabella 1 e del 5 % per la tabella 2.
6. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai parametri che figurano all'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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