Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 30 mar 2011
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio o mettere in servizio ventilatori, anche integrati in altri prodotti connessi all'energia come quelli disciplinati dalla direttiva 2009/125/CE. 2.   Il presente regolamento non si applica a ventilatori integrati in: i) prodotti con un unico motore elettrico di 3 kW o meno dove il ventilatore è fissato sullo stesso albero utilizzato per muovere la funzionalità principale; ii) asciugabiancheria e lavatrici con asciugabiancheria incorporato di potenza elettrica di ingresso ≤ 3 kW; iii) cappe da cucina di potenza elettrica di ingresso totale massima < 280 W attribuibile ai ventilatori. 3.   Il presente regolamento non si applica a ventilatori che sono: a) progettati specificamente per funzionare in atmosfere potenzialmente esplosive, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); b) progettati per funzionare solo in casi di emergenza, per brevi periodi, con riferimento alle norme di sicurezza antincendio di cui alla direttiva 89/106/CE del Consiglio (7); c) progettati specificamente per funzionare: i) a) quando le temperature di esercizio del gas circolante superano i 100 °C; b) quando la temperatura ambiente di esercizio del motore che azione il ventilatore, se collocato al di fuori del flusso di gas, supera i 65 °C; ii) quando la temperatura media annua del gas circolante e/o la temperatura ambiente di esercizio del motore, se collocato al di fuori del flusso di gas, è inferiore a – 40 °C; iii) con una tensione di alimentazione > 1 000 V AC o > 1 500 V DC; iv) in ambienti tossici, altamente corrosivi o infiammabili o in ambienti con sostanze abrasive; d) immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2015 in sostituzione di ventilatori identici integrati in prodotti che sono stati immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2013; eccetto quando l'imballaggio, l'informazione del prodotto e la documentazione tecnica devono indicare chiaramente in merito alle lettere a), b) e c), che il ventilatore verrà utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato e in merito alla lettera d) i prodotti ai quali è destinato.
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