Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 10 mar 2011
Disposizioni transitorie
1. In deroga all’, secondo paragrafo, prima del 1o dicembre 2012 e prima del 1o giugno 2015 le sostanze e le miscele possono, rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.
2. In deroga all’, secondo paragrafo, per le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2012 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2014.
3. In deroga all’, secondo paragrafo, per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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