Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 10 mar 2011
Disposizioni transitorie 1.   In deroga all’, secondo paragrafo, prima del 1o dicembre 2012 e prima del 1o giugno 2015 le sostanze e le miscele possono, rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento. 2.   In deroga all’, secondo paragrafo, per le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2012 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2014. 3.   In deroga all’, secondo paragrafo, per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.
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