Art. 1
In vigore dal 10 mar 2011
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1)
all’articolo 25, il paragrafo 5 è soppresso;
2)
all’articolo 26, paragrafo 1, è inserita la seguente nuova sezione e):
«(e)
se figura il pittogramma di pericolo “GHS02” o “GHS06”, l’impiego del pittogramma di pericolo “GHS04” diventa facoltativo.»;
3)
l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;
4)
l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento;
5)
l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;
6)
l’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento;
7)
l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento;
8)
l’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato VI del presente regolamento;
9)
l’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2011:286:oj#art-1