Art. 1

In vigore dal 10 mar 2011
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato: 1) all’articolo 25, il paragrafo 5 è soppresso; 2) all’articolo 26, paragrafo 1, è inserita la seguente nuova sezione e): «(e) se figura il pittogramma di pericolo “GHS02” o “GHS06”, l’impiego del pittogramma di pericolo “GHS04” diventa facoltativo.»; 3) l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; 4) l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento; 5) l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento; 6) l’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento; 7) l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento; 8) l’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato VI del presente regolamento; 9) l’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato VII del presente regolamento.
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