Art. 18
Obiezione formale contro norme armonizzate
In vigore dal 9 mar 2011
Obiezione formale contro norme armonizzate
1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato, lo Stato membro interessato o la Commissione, previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni, sottopone la questione al comitato istituito dall' della direttiva 98/34/CE, motivando tale decisione. Il comitato, consultati i competenti organismi europei di normalizzazione esprime il suo parere senza indugi.
2. Alla luce del parere espresso dal comitato ai sensi dell' della direttiva 98/34/CE, la Commissione decide se pubblicare o non pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alla norma armonizzata in questione o se pubblicarli parzialmente, conservarli, conservarli parzialmente o eliminarli.
3. La Commissione informa della sua decisione l'organismo europeo di normalizzazione interessato e, se necessario, chiede la revisione delle norme armonizzate in questione.
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