Art. 16
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 9 mar 2011
Identificazione degli operatori economici
Per il periodo di cui all', paragrafo 2, gli operatori economici, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;
b)
qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:305:oj#art-16