Art. 16

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 9 mar 2011
Identificazione degli operatori economici Per il periodo di cui all', paragrafo 2, gli operatori economici, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato: a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto; b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
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