Art. 12

Mandatari

In vigore dal 9 mar 2011
Mandatari 1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario. La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario. 2.   Un mandatario esegue i compiti specificati nel mandato. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti: a) tenere la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per il periodo di cui all', paragrafo 2; b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a detta autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione o la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento; c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che rientrano nel mandato del mandatario.
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