Art. 10
Punti di contatto di prodotti da costruzione
In vigore dal 9 mar 2011
Punti di contatto di prodotti da costruzione
1. Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 764/2008.
2. Gli del regolamento (CE) n. 764/2008 si applicano ai punti di contatto di prodotti da costruzione.
3. Riguardo ai compiti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 764/2008, ciascuno Stato membro garantisce che i punti di contatto di prodotti da costruzione forniscano, utilizzando termini chiari e facilmente comprensibili, informazioni sulle disposizioni, nel suo territorio, volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione, come disposto dall', paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento.
4. I punti di contatto di prodotti da costruzione devono essere in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi, in particolare per quanto riguarda le procedure di ottenimento della marcatura CE.
Storico versioni
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