Art. 2

In vigore dal 9 mar 2011
1.   Sono svincolati gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (UE) n. 812/2010 sulle importazioni di altri filati di filamenti di fibra di vetro, esclusi gli altri filati di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), attualmente classificati ai codici NC ex 7019 19 10 (codici TARIC 7019 19 10 61, 7019 19 10 62, 7019 19 10 63, 7019 19 10 64, 7019 19 10 65, 7019 19 10 66 e 7019 19 10 79) ed originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Sono riscossi in via definitiva gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (UE) n. 812/2010 sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e che subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 ed ex 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 24, 7019 12 00 39, 7019 31 00 29 e 7019 31 00 99) ed originari della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.
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