Art. 1
In vigore dal 9 mar 2011
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e che subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 ed ex 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 24, 7019 12 00 39, 7019 31 00 29 e 7019 31 00 99) ed originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:
Società
Dazio antidumping (%)
Codice addizionale TARIC
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd and Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu
7,3
A983
Tutte le altre società
13,8
A999
3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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